I BOT sono offerti attraverso un’asta competitiva in cui gli operatori sono tenuti a inviare le loro offerte in termini di rendimento. A testa l’operatore che partecipa alle aste BOT può presentare fino a cinque offerte.I BOT possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro. Per ogni emissione di BOT il prezzo rilevante ai fini fiscali è il prezzo medio ponderato della prima tranche, come ricavato dal relativo rendimento medio ponderato. Eventuali offerte che non contengano un riferimento di rendimento non saranno accettate. I rendimenti indicati dagli operatori, espressi in percentuale, possono variare di
0,001% o multipli dello stesso. L’importo nominale di ogni offerta non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
Solo gli “Specialisti in titoli di Stato”, come definiti dall’art. 23 del DM n. 216 del 22 dicembre 2009, e
I “Candidati Specialisti”, come definiti agli artt. 5 e 6 del Decreto n. 993039 dell’11 novembre 2011, sono ammessi a partecipare nell’asta dei BOT. Ai sensi della Sezione II – Titolo V del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e dalla successiva normativa connessa, che stabilisce tutti i dettagli sulla dematerializzazione dei Titoli di Stato, i BOT sono rappresentati in forma scritturale a favore del
autorizzato.
La Banca d’Italia si atterrà alla procedura “ad hoc”, al fine di regolare automaticamente gli importi dei BOT sottoscritti attraverso la cosiddetta struttura di compensazione e servizio di liquidazione, che tratta strumenti finanziari con la stessa data di regolamento. Sulla base dell’accantonamento, gli intermediari assegnatari provvederanno ad accreditare i relativi importi sui conti dei sottoscrittori.