Anche nel 2023 i privati potranno usufruire del “bonus arredo” per acquistare mobili ed elettrodomestici per le abitazioni (sia prima che seconda) oggetto di ristrutturazione. La detrazione massima, in vigore da diversi anni e che si è rivelata molto apprezzata, è stata ora portata da 5.000 a 8.000 euro. Di seguito si riportano le condizioni e le modalità per avvalersene, anche alla luce di alcuni chiarimenti favorevoli recentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni per le “migliorie” immobiliari di varia natura scadute a fine 2020 (“ristrutturazione edilizia”, “bonus facciate” e “bonus verde ”). La stessa legge ha inoltre prorogato di sei mesi – fino al 30 giugno 2022 – la validità del Superbonus (“110%)”, con la possibilità, in alcuni casi specifici (solo condomini ed edifici residenziali uniproprietari composti da non più di quattro appartamenti), di avere a disposizione ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2022) per terminare i lavori in corso che siano completati almeno al 60%. Inoltre, nel caso del Superbonus 110 per cento, sono state inserite alcune integrazioni volte ad ampliarne l’ambito di applicazione.
Non è stato invece necessario intervenire sui bonus ordinari in materia di efficienza energetica (“ecobonus”) e prevenzione sismica (“sismabonus”) perché la loro scadenza era già il 31 dicembre 2021. Legge italiana n. 178/2020 ha introdotto anche due nuovi incentivi volti a ridurre il consumo di acqua sanitaria e di borracce in plastica per uso alimentare. Come in passato, il “bonus arredo” è concesso solo per le spese effettuate nel 2021 ai contribuenti che hanno diritto alla detrazione per i lavori di ristrutturazione eseguiti nella propria abitazione a partire dal 1° gennaio 2020 e solo se i lavori sono qualificabili come manutenzione straordinaria, ristrutturazione /opera di conservazione o ricostruzione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria anche quello “finalizzato all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, come l’installazione di stufe a pellet o impianti con generatori di calore alimentati da combustibili a biomassa, installazione o integrazione di una pompa di calore invernale impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo e sostituzione della caldaia perché comporta la sostituzione di una parte essenziale dell’impianto di riscaldamento”. Sono ammissibili al “bonus arredi” anche i semplici lavori di manutenzione ordinaria, ma solo per i lavori svolti nelle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione residenziale, sia condominiali che unifamiliari. Si precisa, quindi, che non tutti i lavori che beneficiano della detrazione ristrutturazioni (molte più tipologie rispetto a quelle qui citate) possono beneficiare del “bonus arredo”.