Stiamo parlando del codice tributo necessario per saldare la ritenuta sul trattamento di fine rapporto, meglio noto come TFR.
Per ogni lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare ogni anno una quota pari allo stipendio annuo lordo diviso per 13,5.
In sostanza uno stipendio mensile lordo ogni anno è accantonato dal datore di lavoro.
La cifra risultante è versata al dipendente nel momento in cui il contratto di lavoro finisce, per termine naturale dello stesso. Si riceve il TFR da parte del datore di lavoro anche in caso di licenziamento, risoluzione consensuale o anche a causa del fallimento dell’azienda.
Il datore di lavoro, in questa occasione, è tenuto a versare una ritenuta sulla cifra di TFR maturata dal lavoratore per cui il contratto di lavoro ha avuto termine, utilizzando il codice tributo 1012.
L’ammontare della trattenuta
Il trattamento di fine rapporto è una cifra che si ottiene accantonando ogni anno una certa quota della retribuzione di un dipendente.
Nel caso di lavoratori a tempo determinato, il calcolo e l’accantonamento sono fatti nel momento in cui scade il contratto. Il calcolo si può fare anche annualmente se tale contratto ha durata superiore a 12 mesi.
La trattenuta dovuta allo stato è pari all’aliquota IRPEF, calcolata secondo gli scaglioni ben noti. Visto però che si tratta di una cifra che è stata accantonata nel tempo, non si utilizza l’aliquota utilizzata per calcolare la tassazione sull’ultimo stipendio.
Si utilizza invece quella media calcolata considerando tutti gli anni in cui è stato accantonato il TFR.
Questo consente di rendere più equa la tassazione, evitando che un TFR maturato per vari anni, anche fino a 20 o 30, sia drasticamente “tagliato” dalla fiscalità corrente.
Vogliamo infatti ricordare che nel nostro Paese sono presenti differenti aliquote IRPEF progressive. Tali aliquote aumentano all’aumentare del compenso annuo lordo di un lavoratore per scaglioni strettamente determinati.
Quando si versa la ritenuta sul TFR
Il datore di lavoro versa la trattenuta sulla liquidazione entro il 16° giorno del mese successivo al licenziamento, o al termine del contratto di lavoro per qualsivoglia motivo.
Entro tale data dovrà effettuare il calcolo dello scaglione di reddito da utilizzare per la tassazione del TFR del dipendente, quindi utilizzare un modello F24 con cui saldare il tributo, utilizzando il codice tributo 1012.
Tale codice va inserito nella tabella Erario, va indicato anche l’anno di imposta, che è necessariamente quello in corso, e il mese di riferimento, che è quello in cui il TFR è stato versato al dipendente.
Variazioni nelle aliquote
Per gli importi riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto maturati fino al dicembre 2000 il datore di lavoro versa il tributo a saldo, quindi l’intera cifra dovuta. Per gli importi accantonati successivamente invece si tratta di un versamento in acconto.
Questo perché a partire dal 1° gennaio 2001 l’Agenzia delle Entrate si premura di ricalcolare l’aliquota per la tassazione del TFR valutando le aliquote applicate sulle entrate del lavoratore negli ultimi 5 anni prima della cessazione del rapporto lavorativo.
Se la cifra versata è eccessiva il rimanente potrà essere utilizzato come credito d’imposta. Nel caso contrario, quindi se la cifra dovuta fosse maggiore, l’Agenzia delle Entrate si preoccuperà di avvisare il lavoratore e di richiedere quanto dovuto in aggiunta a ciò che è già stato pagato dal precedente datore di lavoro.
Casi particolari
A quanto scritto fino ad ora si devono poi aggiungere una serie di casi particolari, che non sono poi così infrequenti.
Questo perché il TFR viene regolarmente rivalutato, quindi la cifra accantonata inizialmente aumenta con il passare del tempo.
Inoltre esiste la possibilità per chi lavora di richiedere una quota del TFR maturato per utilizzarlo anche prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In questi casi la cifra che il lavoratore ottiene è lorda, andrà quindi calcolata a parte la tassazione, da liquidare utilizzando il classico modello F24.
Per quanto riguarda invece la rivalutazione del TFR già versato nel corso degli anni precedenti, è pari all’1,5% all’anno. Su tale cifra si paga un’imposta sostitutiva pari all’11%.
Questa imposta si versa in due rate, una entro il 16 dicembre di ogni anno con un acconto del 90% di quanto dovuto, e una entro il 16 febbraio a saldo delle rimanenze. In questi casi il datore di lavoro si configura come sostituto d’imposta per ognuno dei propri dipendenti.
Ovviamente per tali ritenute non si utilizza il codice tributo 1012, che è utile solo per la tassazione diretta sul TFR consegnato al lavoratore che abbia cessato il proprio rapporto lavorativo con l’azienda.
Nel momento in cui si devono versare le ritenute sulla rivalutazione del TFR dei propri dipendenti il datore di lavoro utilizzerà i codici tributo: 1712 per l’acconto e 1713 per il saldo di febbraio.
Altra eccezione si ha quando un lavoratore interrompe il proprio contratto lavorativo prima del 16 dicembre dell’anno in corso. In questo caso l’aliquota da versare viene calcolata sull’imponibile pari alla rivalutazione del TFR dell’anno in corso.