Questo codice tributo può essere utilizzato da esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti commerciali (compresi quelli del terzo settore e religiosi). Lo si utilizza per richiedere il cosiddetto Bonus sanificazioni, che dà diritto a un credito d’imposta pari al 15,6423% delle spese sostenute per:
- Sanificazioni dei locali dell’attività.
- Sanificazione degli strumenti utilizzati nell’attività d’impresa.
- Acquisto di DPI e prodotti detergenti, tra cui: guanti, mascherine, disinfettanti, gel per la disinfezione rapida delle mani, barriere e pannelli volti a rendere più sicure le postazioni lavorative e a garantire la divisione tra le persone, termometri e termoscanner.
Il tetto massimo del bonus, da utilizzare in compensazione o da inserire nella dichiarazione dei redditi, è di 60.000 euro. In un primo momento nel Decreto Rilancio si parlava di un bonus pari al 60% della spesa sostenuta; il 14 settembre 2020 il bonus è stato fissato al 15,6423%.
Come si usa il codice tributo
Il codice tributo 6917 si utilizza in compensazione o in fase di dichiarazione dei redditi dell’azienda. L’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile richiedere il bonus in compensazione a partire dal giorno successivo all’acquisto.
In particolare le spese per l’acquisto di DPI e prodotti per l’igiene si intendono effettuate al momento della consegna presso l’attività. Per quanto riguarda invece i servizi di sanificazione e disinfezione li si considera effettuati nel momento in cui i servizi acquistati sono ultimati.
Il codice tributo si deve indicare alla voce Erario, l’anno di competenza è il 2020; si inserisce la cifra da portare in compensazione nella casella “importi a credito compensati”.
Quando si calcola il bonus si devono considerare le cifre imponibili, quindi la spesa effettuata al netto dell’IVA. Per ottenere il credito o la compensazione è necessario inviare il modello F24, opportunamente compilato, per via telematica.
Nel caso in cui il contribuente debba restituire il bonus utilizzerà il medesimo codice tributo, inserendo la cifra dovuta nella casella “importi a debito versati”.
Come dichiarato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: “l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all’euro.
Cessione del credito
Il bonus sanificazioni può essere anche ceduto a terze parti o a Istituti di Credito. In questo caso le modalità di utilizzo da parte di chi acquisisce il credito sono le medesime di quelle previste per il soggetto che ha acquistato beni e servizi per la sanificazione.
Da notare il fatto che il limite massimo del bonus acquisito può raggiungere il milione di euro.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i documenti e gli strumenti necessari ad effettuare la cessione del credito. Solo chi ha diritto al bonus sanificazioni può effettuare la cessione, che quindi non potrà essere ceduta ad altri successivamente.
Il credito d’imposta cedibile non può superare in alcun modo la spesa sostenuta dal cedente.
Il Decreto Rilancio del Luglio 2020 prevede una serie di incentivi, per le famiglie e le aziende. Proprio nel testo di tale decreto sono infatti precisati i regolamenti per quanto riguarda l’Ecobonus e il Sismabonus al 110%. Inoltre vi si trovano chiarimenti per quanto riguarda la proroga della cassa integrazione in deroga, a causa della crisi in atto in seguito alla diffusione del virus Sars-Cov 2.
Sono presenti anche indicazioni per quanto riguarda la ripresa dell’attività scolastica, l’aumento delle pensioni di invalidità e la gestione dello smart working nella pubblica amministrazione.