Per poter regolarizzare i propri tardivi versamenti è sufficiente effettuare il versamento della relativa sanzione. A tale scopo si usa il modello F24, indicando nel codice tributo il numero “8911“, si saldano le somme dovute per ravvedimento. Si tratta del cosiddetto ravvedimento operoso.
Cosa è il ravvedimento
Il ravvedimento è uno strumento che permette di regolarizzare la propria posizione di contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Permesso a tutti i contribuenti, fino a poco tempo fa il ravvedimento era consentito solamente se non fosse già stata constatata e notificata la violazione a chi l’aveva commessa, non fossero già iniziati accessi, ispezioni e verifiche, e non fossero iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate al contribuente. Come ad esempio la notifica di inviti a comparire, la richiesta di esibizione di documenti, l’invio di questionari e altro ancora.
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Oggi queste preclusioni, in riferimento ai tributi che vengono amministrati dalla stessa Agenzia delle Entrate, non risultano più operativi. Rimane però fermo il fatto che il ravvedimento è sicuramente inibito dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. In ogni ipotesi, sia il versamento che la regolarizzazione, non precludono certamente l’avvio o la prosecuzione di accessi, di ispezioni, di verifiche o di altra attività amministrativa, di controllo e di accertamento.
Come utilizzare il ravvedimento
Il ravvedimento può essere utilizzato attraverso il versamento, con modello F24 e codice tributo 8911 calcolando poi:
- L’imposta dovuta dal contribuente
- Gli interessi, da calcolarsi sul tasso di interesse legale annuo. Con decorrenza dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, a quello in cui viene effettivamente eseguito
- La sanzione, in misura ridotta.
A quanto ammonta la sanzione
Per quanto infine concerne la sanzione, la stessa risulterà essere ridotta a:
- 3%, nell’ipotesi in cui il tributo o l’acconto non pagati, siano regolarizzati entro il termine di trenta giorni dalla data della violazione.
- 1/9 del minimo, nell’ipotesi in cui la regolarizzazione avvenga entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione; o, se non è prevista dichiarazione, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.
- 1/8 del minimo, nell’ipotesi in cui la regolarizzazione avvenga entro l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; o nell’ipotesi in cui non sia prevista alcuna dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
- 1/7 del minimo, nell’ipotesi in cui la regolarizzazione avvenga entro due anni dal momento in cui è stata commessa la violazione; o, nell’ipotesi in cui non sia prevista alcuna dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.
- 1/6 del minimo, nell’ipotesi in cui la regolarizzazione avvenga oltre due anni dal momento in cui è stata commessa la violazione; o, nell’ipotesi in cui non sia prevista alcuna dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione.
- 1/10 del minimo per l’omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Si ricorda inoltre che i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e di ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, è possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione: in particolare è disponibile una tabella con le riduzioni possibile a questa pagina:
Ravvedimento: i codici tributo da usare