La differenza tra domicilio e residenza esiste ed è ben chiarita dal Codice Civile della Repubblica Italiana, vediamo insieme nello specifico qual è.
Domicilio e residenza: cos’è l’uno e cos’è l’altra
Questa importante differenza tra domicilio e residenza viene ben sottolineata da una legge dello Stato Italiano. Più nel dettaglio, un preciso articolo del Codice Civile recita che:
“la residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente”.
Volendo specificare la residenza è il luogo in cui la persona vive, abita, e svolge le sue normali azioni quotidiane. Mentre al contrario il domicilio “è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Per dirlo in termini più semplici è il luogo dove la persona vive relativamente ai periodi in cui vi svolge la propria attività lavorativa. A complicare le cose concorre il fatto che domicilio e residenza possono coincidere.
Esempi di residenza e domicilio
Volendo essere un po’ più chiari, un individuo residente a Napoli (laddove ha la sua casa e, magari, la sua famiglia) potrebbe eleggere il proprio domicilio a Bari. Perché è a Bari che ha, ad esempio, sede la società dove lavora. Per cui può aver comprato o preso in affitto un appartamento per vivere “relativamente ai giorni lavorativi”, in vicinanza del luogo di lavoro. Mentre poi, magari nei week end, ritrasferirsi presso la propria residenza di Napoli.
Il domicilio fiscale
Un ulteriore concetto appartenente alla medesima categoria, è quello di “domicilio fiscale”. Questo concetto ci viene spiegato negli articoli numeri 58 e 59 di un decreto presidenziale, esattamente il numero 600/1973.
L’articolo numero 58 decreta che: “le persone fisiche che abbiano residenza sul territorio italiano hanno il proprio domicilio fiscale nel comune in cui hanno anche la residenza. Contemporaneamente, le persone che abbiano residenza all’estero, al di fuori del territorio dello Stato Italiano, avranno il domicilio fiscale nel comune in cui il loro reddito viene generato. In caso questo reddito venga generato in più di un comune, il domicilio fiscale verrà elevato nel comune in cui si produrrà il reddito più elevato.
Il cittadino italiano che risiede all’estero, invece, per la nostra Agenzia delle Entrate avrà il proprio domicilio fiscale nell’ultimo comune dello Stato Italiano dove ha avuto la residenza.
Domicilio e residenza delle Persone giuridiche
Le persone giuridiche, e tutte le persone diverse da quelle fisiche, eleggeranno il proprio domicilio fiscale in quel comune in cui insiste la propria sede legale. Oppure, se questa non esiste, una sede amministrativa. Oppure ancora una sede non principale; o anche laddove esista una organizzazione stabile delle proprie attività, o ancora dove quest’ultima viene prevalentemente esercitata.
L’articolo 59
L’articolo 59 decreta che l’Amministrazione Finanziaria dello Stato Italiano può, per il tramite di provvedimenti notificati alle persone interessate e ad esse giustificati, stabilire che il domicilio fiscale dell’interessato verrà eletto, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo numero 58, nel comune dove quel soggetto svolga in maniera continuativa la propria attività principale ovvero, se si parla di un soggetto diverso dalla persona fisica, nel comune dove insiste la sede amministrativa del soggetto in questione.
La medesima Agenzia delle Entrate avrà la facoltà di permettere al contribuente, dietro, ovviamente, una richiesta corredata di valide motivazioni, di stabilire il proprio domicilio fiscale in un luogo, un comune diversi da quanto avrebbe previsto l’articolo numero 58.