Esistono due tipologie di esecuzione forzata:
- L’espropriazione forzata, che fa riferimento ad un’obbligazione pecuniaria e si concretizza nel pignorare tutti o parte (fino a concorrere alla cifra oggetto del debito) dei beni del debitore e liquidandoli successivamente attuando le garanzie previste dall’art. 2.740 del nostro codice civile.
- L’esecuzione forzata nella sua forma specifica, che fa riferimento ad un’obbligazione di fare e non fare e di consegnare e si concretizza nel conseguire in modo coattivo le somme dedotte in prestazione.
Esistono particolari casi di esecuzione forzata nella sua forma specifica, che sono quelli relativi all’obbligo di contrarre, che si concretizza in sentenze costitutive che tengono luogo dei contratti promessi ma non conclusi.
Non tutte le obbligazioni sono soggette ad esecuzioni nella propria forma specifica.
Titoli esecutivi, provvedimenti e sentenze con efficacia esecutiva per legge
La legislazione oggi vigente indica come titoli esecutivi alcuni particolari documenti. Ovviamente si tratta di contratti e obbligazioni firmati dal debitore e dal creditore, di comune accordo. Tali titoli esecutivi possono essere:
- Una scrittura privata autenticata, relativamente solo all’obbligazione di denaro contemplata. Oppure le cambiali, oltre a qualsiasi altro titolo di credito al quale la legge attribuisca specificamente l’efficacia esecutiva (l’esecuzione forzata).
- Un atto ricevuto da un notaio o da altri pubblici ufficiali che siano abilitati a prenderli in consegna;
Il debitore ha il diritto alla contestazione dei diritti del proprio creditore nell’attuare l’esecuzione forzata. Può infatti attivarsi presentando una specifica opposizione alla medesima esecuzione. In merito a ciò si è espresso l’art. 615 del codice civile.
Competenza
La competenza relativa all’esecuzione forzata è oggi di pertinenza unica del tribunale ordinario per qualsiasi specie di esecuzione forzata. Precedentemente era suddivisa tra il tribunale ordinario ed il pretore.
Relativamente alle competenze territoriali il giudice che può vantare la competenza è il giudice del tribunale nella cui circoscrizione risiedano i beni immobili e/o mobili oggetto della consegna o del rilascio. Oppure anche dove risiedano i terzi debitori di denaro o beni al debitore oggetto dell’esecuzione forzata, oppure ancora laddove debbano essere adempiuti gli obblighi del fare e del non fare.
Che il debitore sia di natura privata o pubblica non ha alcuna influenza sui requisiti specifici dei titoli esecutivi, dovendosi limitare il giudice al controllo della liquidità dei crediti portati dai titoli.
Perché avviene l’espropriazione
Il creditore vanta diritti soggettivi per la richiesta al giudice ordinario dell’esecuzione forzata mediante esproprio nel caso non si abbia risposta alcuna da parte degli uffici di pubblica amministrazioni condannati al pagamento.
Tanto il vincolo di bilancio che del patto di stabilità sono normative di azionedelle pubbliche amministrazioni che in ogni caso non si possono opporre al creditore.
Per contro costituiscono patrimoni non a disposizione per pignoramenti quei beni che la legge ha dichiarato come non espropriabili. Inoltre anche le somme di denaro e il credito con il vincolo della destinazione per il pubblico servizio o per finalità di tipo istituzionale così come indicate dalla legge o disposti per il tramite di provvedimenti amministrativi.
Nel 2013 un decreto legislativo, denominato “Pagamenti della Pubblica Amministrazione”, estendeva le compensazioni tra debiti e crediti delle pubbliche amministrazioni verso e da società private ai crediti imprescritti, esigibili e liquidi, sicuri, mentre invece precedentemente erano limitate al credito iscritto a ruolo.
Le compensazioni consistono nel detrarre imposte e tasse a fronte del credito che le società private potrebbero vantare per somministrazioni, forniture ed appalti tanto nei confronti dello Stato Italiano che nei confronti di un Ente Locale. Sono gestite attraverso i canali telematici dall’Agenzia delle Entrate ed il credito è certificato dal Ministero dell’Economia, pure nei confronti di un Ente Locale. Dalle compensazioni sono escluse le persone fisiche.