Se accade che un’azienda fallisca o, più semplicemente, si renda insolvente nei confronti dei dipendenti, essi possono rientrare in possesso del Trattamento di Fine Rapporto o degli stipendi impagati (fino alle tre mensilità precedenti) per il tramite del Fondo di Garanzia INPS in qualità di “strumento di tutela” (articolo 2 della legge n. 297 del 1982) il quale subentra in caso di cessazione dei rapporti di lavoro subordinato ove si accerti lo stato di insolvenza: fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, procedure concorsuali e amministrazioni straordinarie. Non sono comprese in questi “recuperi” le tredicesime, le maternità e le prestazioni di malattia.
Beneficiari del Fondo di garanzia INPS
Ma chi può ottenere questi rimborsi? Il socio di cooperative di lavoro, il dirigente di un’industria, un apprendista e, ovviamente, un dipendente.
Se il lavoratore muore i suoi “aventi diritto” possono comunque richiedere un intervento di tale Fondo, e cioè: i coniugi, i figli, tutti i parenti entro il 3° grado di parentela e gli affini entro il 2° e a carico del deceduto.
Fondo di garanzia INPS per il recupero del TFR
Affinché il lavoratore recuperi il TFR, occorre che:
- Sia cessato il rapporto di lavoro a causa di termine temporale di un contratto a tempo determinato o licenziamento;
- Siano accertati preventivamente i crediti vantati e non corrisposti (per esempio la presenza dei crediti all’interno dello “stato passivo” della procedura, che il dipendente può avere con il deposito della richiesta di ammissione al passivo presso la Cancelleria del Tribunale di competenza.)
Cosa deve fare il Fondo di Garanzia se il datore di lavoro NON è fallito?
E se il datore di lavoro non è fallito? Una sentenza della corte di cassazione afferma che il Fondo di Garanzia INPS ha l’obbligo d’intervento anche in questo caso.
Fondo di garanzia INPS per il recupero delle tre mensilità
L’aiuto del Fondo di Garanzia INPS lo si può richiedere anche per recuperare le ultime tre mensilità eventualmente vantate dal dipendente e non versategli dal datore di lavoro. In questo caso ci si può trovare in due tipi di situazione:
- È cessato il rapporto di lavoro antecedentemente ad una procedura concorsuale. In questo caso il Fondo deve liquidare questi tre stipendi ma solo se rientrano nei dodici mesi antecedenti la richiesta di procedura;
- Il rapporto di lavoro prosegue anche dopo l’inizio della procedura. In quest’altro caso il Fondo di Garanzia INPS è tenuto alla liquidazione di questi ultimi tre stipendi esclusivamente se essi rientrano nei dodici mesi antecedenti il giorno di inizio dell’esercizio provvisorio per la procedura di concordato preventivo, oppure del provvedimento di messa in liquidazione, oppure ancora della revoca dell’autorizzazione a continuare l’esercizio d’impresa per l’amministrazione straordinaria.
Le richieste
In ciascuno di questi casi le domande per gli interventi del Fondo vanno presentate alle sedi INPS territorialmente competenti in base alla residenza (se si risiede all’estero vale l’ultima residenza o domicilio avuti in Italia):
- Tramite il portale INPS accedendovi con il proprio PIN, o tramite SPID;
- Telefonicamente, chiamando il Contact Center al numero gratuito 803164;
- Recandosi presso i patronati o altri intermediari riconosciuti dall’INPS.
Quali documenti vanno allegati alle domande?
- In caso di fallimento:
- Copia di proprio documento di identità in corso di validità (a meno che non si firmi in presenza di funzionari dell’INPS);
- TFR-CL/BIS/COD.SR52;
- Una copia autenticata dello “stato passivo”;
- Una copia autenticata del decreto d’ammissione tardiva allo “stato passivo” se questo è il caso;
- Un’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del competente Tribunale che dichiari che il credito vantato dal dipendente non è stato impugnato e non vi sia stata opposizione al medesimo;
- Una copia della richiesta di ammissione allo stato passivo con il conteggio;
- Le copie delle buste paga relativo ai periodi per i quali si richiede l’aiuto del Fondo di Garanzia INPS.
- In caso di concordato preventivo:
- Una copia del Mod. CUD (o CU) per il reddito dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- Una copia autenticata del decreto con cui è stato omologato il concordato preventivo;
- Un documento della Cancelleria del Tribunale che attesti che avverso il concordato
- preventivo omologato non sia stato richiesto appello o reclamo presso la Corte d’Appello.