Nel corso degli anni tali orari sono variati in modo importante. Vi sono delle motivazioni per le quali è possibile uscire di casa, ma è necessario comprovarle in modo inequivocabile.
Cos’è la visita fiscale
Per poter compiutamente rispondere a tutte le domande che abbiamo avuto modo di lanciare in introduzione, segnaliamo come le visite fiscali siano degli accertamenti che il datore dei lavoro, l’INPS o la Asl possono compiere per poter verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente – appunto – per malattia.
Differenze per lavoratori pubblici o privati
Introdotto quanto precede, è altresì bene segnalare che vi sono alcune piccole differenze tra ciò che avviene nei confronti dei lavoratori pubblici, e dei lavoratori privati. Per i primi, infatti, la visita fiscale viene richiesta dall’ente di appartenenza, ai medici della ASL o all’INPS. Per i lavoratori privati, invece, l’INPS generalmente esegue dei controlli c.d. “a campione”, inviando dunque le visite fiscali tra i vari soggetti individuati. È comunque possibile che anche il datore di lavoro privato richieda una visita fiscale mediante ASL o INPS, come nel caso del pubblico impiego, ma dietro pagamento di uno specifico onere.
Obblighi del datore di lavoro
Durante i giorni di assenza per malattia, il lavoratore è obbligato alla reperibilità presso il luogo che è indicato dal medico di medicina generale nel certificato. Se il dipendente ritiene di poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà recarsi del medico, il quale dovrà rilasciare un nuovo certificato che sostituisce quello precedente di malattia, da inviare all’INPS e da presentare al datore di lavoro nel giorno del rientro.
Per quanto concerne gli orari visite fiscali, gli stessi si ricollegano all’obbligo – da parte del lavoratore – di garantire la reperibilità alla visita medica di controllo, anche nei giorni non lavorativi e festivi, in queste fasce per i dipendenti privati:
- Dalle ore 10 alle ore 12
- Dalle ore 17 alle ore 19
Per i dipendenti pubblici, dal 1 gennaio 2015, le nuove fasce di reperibilità sono:
- Dalle ore 9 alle ore 13
- Dalle ore 15 alle ore 18
Casi di esenzione e orari visite fiscali
Le regole di cui sopra non valgono per tutte le situazioni. Ad esempio, l’art. 2 del D.P.C.M. 206/2009, prevede l’esclusione dalla necessità di rispettare tali fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici. Questo se l’assenza del dipendente è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e, infine, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Si tenga inoltre conto che sono esclusi i dipendenti che hanno subito già la visita fiscale nel periodo di prognosi che è stato indicato nel certificato.
Ferie e malattie
Un tema piuttosto discusso sulla materia della malattia e delle assenze per malattia da parte dei lavoratori, è quello legato alla fruizione delle ferie. In particolare, la malattia non può essere tecnicamente conteggiata all’interno del periodo di ferie, poiché ne impedisce il godimento e dunque pregiudica la funzione di riposo e di recupero delle energie psicofisiche.
Quanto sopra sta a significa che se il lavoratore presenta un regolare certificato medico, il periodo di ferie è sospeso per l’intera durata della malattia, e avrà diritto a godere di altrettanti giorni di ferie in un periodo successivo (a nulla rileva, in tal proposito, che il lavoratori si trovi nello stesso luogo dove si è recato per le ferie).
Si tenga ancora conto che in questi casi il datore di lavoro può richiedere una visita fiscale. Può così valutare se la malattia impedisce o meno il reale godimento delle ferie. Se il medico ritiene che non sia così, la malattia è interrotta e il dipendente non rientra a lavoro, ma rimane in ferie. Il dipendente può inoltre non accettare il parere del medico fiscale. In questo caso sarà visitato dal primario medico legale INPS o ASL, al fine di arrivare a un giudizio definitivo.
Infine, alla fine del periodo di malattia, il lavoratore non perde il diritto a continuare le ferie richieste in precedenza. Questo fino al giorno concordato con il datore di lavoro. Dovrà presentarsi presso la sede del proprio lavoro alla fine delle ferie o della malattia (se successivo).