Per poter fornire una risposta iniziale a tutti i quesiti che precedono, ricordiamo come il reverse charge sia un meccanismo in base al quale il destinatario della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, qualora sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto (IVA), è obbligato ad assolvere l’imposta al posto del cedente o del prestatore.
Dunque, il reverse charge in edilizia impone una sorta di eccezione alla regola generale secondo cui è il soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essere il debitore di imposta (in questo caso, sul valore aggiunto) nei confronti dell’erario.
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Il reverse charge in edilizia
Tecnicamente, l’eccezione di cui sopra sta a significare che il prestatore del servizio o della cessione dei beni è tenuto a emettere fattura senza segnalare l’addebito dell’imposta. Sarà poi il committente a dover integrare la fattura andando a indicare l’aliquota e la relativa imposta, per poi annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
Naturalmente, un simile sistema non poteva che creare qualche piccolo problema interpretativo. Ed è proprio per questo motivo che in diverse occasioni l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia andando a fornire specifici chiarimenti fin dall’introduzione della novità e, in maniera ancora più convinta, poco prima che entrassero in funzione le sanzioni per chi non adempie a simili obblighi.
In tali occasioni di precisazione l’Agenzia delle Entrate ha ad esempio sottolineato come il sistema si applichi dal subappaltatore nei confronti di quelle imprese che svolgono attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili, o dell’appaltatore principale, o ancora di un altro subappaltatore, e nei confronti di un contraente definito “generale”, cui è affidata la totalità dei lavori dal committente.
Ulteriori informazioni sulla reverse charge
Per quanto concerne ulteriori informazioni sulla possibilità di delineare in maniera univoca l’ambito applicativo della norma, la stessa Agenzia delle Entrate aveva poi definito “edificio” il “sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Ne deriva che il reverse charge in edilizia può applicarsi sia nelle ipotesi in cui l’oggetto si una fabbricato ad utilizzo abitativo, che un fabbricato ad utilizzo strumentale. Di contro, non rientrano nella nozione di cui sopra, le prestazioni di servizi per piscine, giardini, parcheggi, terreni, e così via. Pertanto sono soggette alla disciplina generale.
Per maggiori informazioni sulla reverse charge edilizia, vi consigliamo naturalmente di contattare il vostro commercialista. Oppure chiedete un chiarimento specifico all’Agenzia delle Entrate, nell’ufficio territorialmente competente.